Inquinamento: Como firma il protocollo di Regione Lombardia e Anci

Il Comune di Como aderisce al “Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento”. Su proposta dell’assessore all’Ambiente Bruno Magatti la giunta di Palazzo Cernezzi ha deliberato di sottoscrivere il documento, promosso da Anci Lombardia e fatto proprio da Regione Lombardia, con l’adesione di Arpa, Città Metropolitana di Milano ed i principali capoluoghi.
Il protocollo, rivolto a tutti i Comuni lombardi, indica le misure straordinarie che potranno essere attivate in maniera omogenea e sarà in vigore dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017. La firma del documento tra Regione, Anci e Comuni aderenti è prevista per lunedì 24 ottobre alle ore 12 a Milano. “L’adozione delle misure previste dal protocollo, dopo un lavoro partecipato e supportato dalle competenze dell’Arpa, consente ai capoluoghi che hanno partecipato ai lavori e condiviso i risultati, di disporre di risposte certe e condivise che saranno attuate al manifestarsi di situazioni di allarme – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Como, Bruno Magatti – Questo protocollo è un risultato importante perché fondato su analisi oggettive degli inquinanti e sull’applicazione a tutti i capoluoghi e certamente è in grado di dare una risposta complessivamente più efficace al problema”.
“Ridurre le emissioni inquinanti – conclude Magatti – vuol dire proteggere la salute dei cittadini e tutelare l’ambiente”. Il protocollo stabilisce, tra l’altro, che spetta ai Comuni aderenti dare attuazione alle misure temporanee individuate al verificarsi delle condizioni di superamento continuativo dei limiti degli inquinanti previste attraverso ordinanze sindacali, che vanno redatte sulla base delle rilevazioni sullo stato della qualità dell’aria effettuate da Arpa Lombardia e rese pubbliche da Regione Lombardia sul proprio sito; informare i cittadini sulle misure vigenti sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell’aria; garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell’aria e della salute; potenziare le attività di controllo sull’attuazione delle misure strutturali e temporanee vigenti; rendicontare le attività di controllo svolte alla Regione. Sono quindi previste misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale.
Tali provvedimenti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa regionale in vigore dal 15 ottobre al 15 aprile, sono:
misure temporanee di 1° livello che si attivano al superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno); misure temporanee di 2° livello che si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).
Le misure temporanee omogenee di 1° livello per i comuni aderenti che appartengono agli Agglomerati e alla zona A (nella quale sono compresi i capoluoghi di provincia) sono queste: estensione delle limitazioni all’utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi dalle 7.30 alle 19.30; divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico: per il trasporto persone dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per il trasporto cose dalle ore 7.30 alle 9.30; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e così via) non è consentita alcuna deroga; riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell’aria nelle unità immobiliari e nei locali interni di esercizi commerciali passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C; adozione di tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all’uso di dispositivi che, per favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali e conseguentemente a mantenere chiuse le porte; divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non è consentita alcuna deroga); potenziamento dei controlli con particolare attenzione al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami. Le misure omogenee e temporanee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato) sono: divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico nelle seguenti fasce orarie: per il trasporto persone dalle ore 7.30 alle 19.30; per il trasporto cose dalle ore 7.30 alle 9.30 e dalle ore 18 alle ore 19.30; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle. Gli enti locali regolatori di servizi di trasporto pubblico locale, all’attuazione delle misure temporanee di 1° e 2° livello, valuteranno l’introduzione di agevolazioni tariffarie sui propri servizi di trasporto pubblico locale. I controlli relativi all’attuazione delle misure temporanee previste nel Protocollo spettano ai Comuni aderenti.
Dopo il superamento dei limiti di PM10 per almeno 5 giorni consecutivi, in caso di condizioni metereologiche favorevoli all’accumulo degli inquinanti per i successivi 3 giorni, le misure potranno essere attivate già a partire dal settimo giorno. Viceversa, dopo 7 giorni di superamento e in previsione di condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti per i due giorni successivi, le misure potranno non essere attivate. La sospensione dei provvedimenti si attuerà comunque dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 g/m³ e 70 g/m³, con acquisizione del rilevamento ufficiale il terzo giorno e conseguente efficacia il quarto.