Nuova “tegola” per le imprese frontaliere: obbligo di un rappresentante fiscale anche per un solo lavoro in Svizzera

Anche un solo franco di lavori svolti in Svizzera comporterà, dal primo gennaio 2018, l’obbligo per le piccole imprese italiane di nominare un loro rappresentante fiscale ai fini IVA nel Canton Ticino. Pena il divieto di operare sul territorio svizzero.
Sino a oggi questo obbligo riguardava le società estere che producono sul territorio elvetico, un fatturato superiore ai 100.000,00 franchi e che, per fornire opportune garanzie finanziarie e fiscali, erano obbligate a dotarsi di un rappresentante fiscale in Svizzera.
Con la nuova normativa è sufficiente anche un mini-appalto, una prestazione d’opera marginale, per incorrere nell’obbligo di dotarsi (e sopportarne l’onere conseguente) di un rappresentante permanente nella Confederazione. Obbligo allargato a tutte le imprese che complessivamente producono (anche in assoluta prevalenza in Italia o in altri paesi) un fatturato annuo pari a 100.000 franchi, ma anche solo una volta all’anno sbarcano in Svizzera.
Differenza sostanziale quindi; riepilogando e sintetizzando: in passato l’obbligo ricadeva sulle imprese che producevano 100.000 franchi di lavori in Svizzera, dal primo gennaio riguarderà tutte le imprese che fatturano 100.000 franchi complessivamente, di cui anche un solo euro in Svizzera.
“Una norma – sottolinea Massimo Antognini, amministratore di Sofipo Global Plus SA di Lugano, la fiduciaria che per prima si è dotata di una task force ad hoc per venire incontro alle esigenze mutate delle piccole e medie imprese italiane – che solo attraverso una concentrazione operativa delle rappresentanze, potrà provocare oneri contenuti; in questo modo consentendo anche alle micro imprese italiane che specie nel settore dell’edilizia, dei piccoli lavori e del giardinaggio, hanno una consolidata frequentazione del mercato svizzero, ma producono fatturati contenuti, di continuare a operare a costi sopportabili”.
La nuova legge, che non si applica alle importazioni ma solo ai lavori concretamente svolti sul territorio svizzero, fa seguito all’obbligo già in vigore di iscrizione alla LIA, ovvero al registro delle imprese artigiane autorizzate a operare nel Canton Ticino.
Con la nuova norma il rappresentante fiscale dovrà essere eletto “domicilio” per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto e si assumerà l’impegno per l’esatta osservanza delle prescrizioni IVA, i rendiconti periodici e il pagamento delle imposte dovute, le scritture contabili, operando da ponte fra impresa e AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni). Come per il passato, il contribuente estero sarà tenuto a presentare una garanzia (il cui valore sarà parametrato sul volume di affari atteso) a titolo di copertura delle pretese della AFC quali imposte, interessi moratori, sanzioni, spese.