Le nuove disposizioni del Governo per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il dettaglio e le risposte alle domande più frequenti
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Dall’11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.
Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in “zona rossa” è prevista la possibilità di spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno (fra le 5 e le 22), in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 23 dicembre l’Ordinanza regionale n. 670 del 23 dicembre è efficace fino al 15 gennaio 2021 e prevede le disposizioni riguardanti:
– l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia,
– le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie (riconfermando quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 649 nei giorni di c.d. zona arancione quali il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).
Restano inoltre efficaci, fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni dell’Ordinanza regionale n. 649 relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1):
– rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
– attività formativa per adulti,
– attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.
Di seguito sono dettagliate le misure valide in Lombardia e le relative FAQ.
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