Ancora una settimana in zona arancione: cosa possiamo fare e quali sono le limitazioni



Spostamenti ed attività commerciali, trasporti e scuole. Il dettaglio fino al 15 gennaio, poi nuovo Dpcm.
Cosa cambia per i cittadini comaschi e lombardi da domani. Restiamo – come in questo fine settimana – in zona arancione: i negozi restano regolarmente aperti, fatto salvo ovviamente il rispetto delle misure anti-Covid. Sono invece chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie (ad eccezione delle mense e del catering). Resta consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Saranno chiusi musei, palestre, piscine, centri benessere e centri termali mentre sono aperti i centri sportivi (chiusi invece nelle zone rosse).
Diverso il discorso per quanto riguarda la mobilità. Di norma nelle zone arancioni è consentito circolare liberamente all’interno del proprio comune dalle 5 del mattino alle 22, senza dover presentare alcuna autocertificazione. Le cose cambiano se ci si vuole recare al di fuori del proprio comune: in tal caso anche per chi abita nelle regioni arancioni è necessario presentare una autocertificazione indicando che lo spostamento è dovuto a motivi di lavoro, salute, urgenza o necessità.
RIEPILOGO SCHEMATICO
Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 KM dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.
Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.
Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
- Trasporto pubblico locale
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.
Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
- Sospensione limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 4
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, ha firmato l’8 gennaio 2021 l’Ordinanza regionale n. 675 dell’8 gennaio che prevede la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020.
Le limitazioni sarebbero entrate in vigore da lunedì 11 gennaio, ma proprio per garantire la sicurezza negli spostamenti e evitare affollamento dei mezzi pubblici, l’ordinanza prevede la sospensione di tali limitazioni fino al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.
- Spostamenti dall’estero in Italia
Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure.
Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che dal 10 dicembre 2020 tali Paesi passano in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
esercizi commerciali e servizi alla persona
- Attività commerciali, negozi e servizi disponibili
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all’Allegato 9 del DPCM del 3 dicembre, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” (vedi allegato).
- Bar, ristoranti, delivery e asporto
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono in presenza a partire dal 7 gennaio 2021.
È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
– utilizzare i laboratori,
– mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.- Università
Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
- Formazione professionale
L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede che le attività pratiche laboratoriali di tutti i percorsi ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua erogati da enti accreditati e finanziati da Regione Lombardia possano essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono consentiti anche gli esami in presenza se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni.
I tirocini curriculari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
- Corsi individuali e collettivi
Fatto salvo quanto disposto dall’art 2, comma 2 dell’Ordinanza regionale n. 649, la nuova Ordinanza regionale n. 670 dispone che i corsi e gli eventuali esami delle scuole di musica, danza, pittura, fotografia, teatro, lingue straniere si svolgono a distanza se l’attività corsistica è collettiva.
Se invece l’attività è individuale e non è possibile effettuarla a distanza, per via delle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, è consentito, con esclusione dei giorni di c.d. zona rossa, lo svolgimento in presenza rispettando:
– le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19,
– le disposizioni presenti nelle schede “Formazione professionale” e “Spettacoli dal vivo” riportate all’allegato 9 del DPCM 3 dicembre 2020, per quanto compatibili,
– le ulteriori misure specifiche disposte dal gestore dell’attività rispetto ai singoli corsi.In ogni caso, nella stessa aula, sala o locale in cui si tengono corsi individuali non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi o esami individuali.
Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono in presenza a partire dal 7 gennaio 2021.
È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
– utilizzare i laboratori,
– mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede che le attività pratiche laboratoriali di tutti i percorsi ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua erogati da enti accreditati e finanziati da Regione Lombardia possano essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono consentiti anche gli esami in presenza se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni.
I tirocini curriculari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Corsi individuali e collettivi
Fatto salvo quanto disposto dall’art 2, comma 2 dell’Ordinanza regionale n. 649, la nuova Ordinanza regionale n. 670 dispone che i corsi e gli eventuali esami delle scuole di musica, danza, pittura, fotografia, teatro, lingue straniere si svolgono a distanza se l’attività corsistica è collettiva.
Se invece l’attività è individuale e non è possibile effettuarla a distanza, per via delle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, è consentito, con esclusione dei giorni di c.d. zona rossa, lo svolgimento in presenza rispettando:
– le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19,
– le disposizioni presenti nelle schede “Formazione professionale” e “Spettacoli dal vivo” riportate all’allegato 9 del DPCM 3 dicembre 2020, per quanto compatibili,
– le ulteriori misure specifiche disposte dal gestore dell’attività rispetto ai singoli corsi.
In ogni caso, nella stessa aula, sala o locale in cui si tengono corsi individuali non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi o esami individuali.