Como

Anche in Svizzera da oggi provvedimenti più severi per fermare il Covid: ecco quali

Negozi e telelavoro, manifestazioni pubbliche e scuole. Le novità in vigore da questa mattina.

Da oggi anche la Svizzera – ed il Ticino ci conseguenza – vara diversi provvedimenti, regole e divieti, tutti con lo stesso obiettivo: contenere il coronavirus. Se necessario, il Consiglio federale adegua le disposizioni nazionali. In alcuni Cantoni si applicano norme più severe. 

Notizie: il Consiglio federale inasprisce i provvedimenti

Il Consiglio federale prolunga di cinque settimane i provvedimenti decisi lo scorso dicembre: i  ristoranti e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport restano così chiusi sino alla fine di febbraio.Da oggi il Governo inasprisce inoltre i provvedimenti nazionali:
Provvedimenti della Confederazione contro il coronavirus

Variazioni dal 18 gennaio 2021

Panoramica: regole e divieti nazionali

La panoramica sottostante mostra quali regole e divieti vigono attualmente a livello nazionale, il che significa che in tutta la Svizzera vigono almeno questi provvedimenti. I Cantoni possono prevedere provvedimenti più severi. Per informazioni al riguardo si rimanda alla sezione Provvedimenti cantonali.Le regole di igiene e di comportamento restano importanti ovunque per proteggere sé stessi e gli altri da un contagio.

Feste e incontri privati

Regola: agli incontri nella cerchia familiare e degli amici possono partecipare al massimo 10 persone; nel conteggio del numero di partecipanti sono compresi anche i bambini.

Raccomandazione: il Consiglio federale raccomanda di limitare gli incontri e le feste a due economie domestiche e di ridurre al minimo il numero dei contatti.


Assembramenti nello spazio pubblico

Sono vietati gli assembramenti spontanei di più di 15 persone nello spazio pubblico.


Manifestazioni pubbliche

Come regola generale le manifestazioni sono vietate.


Mascherine

In quasi tutti i luoghi pubblici vige l’obbligo della mascherina: per esempio nei negozi, nei ristoranti, sui mezzi pubblici e nelle aree pedonali animate. Per informazioni al riguardo si rimanda alla pagina Mascherine. Vale la seguente regola generale: portate sempre la mascherina quando non siete a casa e non potete tenervi costantemente a una distanza di 1,5 metri da altre persone.


Orari di apertura di negozi e strutture che offrono servizi

Gli orari di apertura della maggior parte dei negozi e delle strutture che offrono servizi sono ridotti. Questo riguarda per esempio negozi, uffici postali, banche e parrucchieri.

Ristoranti e bar chiusi

Le strutture della ristorazione sono chiuse.

Deroghe: possono restare aperte le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell’obbligo e delle scuole secondarie di livello II nonché le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna.

Club chiusi

Le discoteche e i locali da ballo sono chiusi. Lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.


Le strutture culturali e per il tempo libero sono chiuse

I musei, le sale cinematografiche, le case da gioco, i giardini botanici e gli zoo e altre strutture culturali e per il tempo libero sono chiusi. Nelle biblioteche e negli archivi sono chiuse solo le sale di lettura, resta consentito il servizio di prestito.


Attività culturali nel tempo libero

Per le prove e le esibizioni culturali nel tempo libero vale la seguente regola: le attività con più di 5 persone sono vietate, mentre le attività con al massimo 5 persone sono consentite se vengono rispettate le prescrizioni sottostanti.

Il divieto e le prescrizioni non si applicano ai bambini e agli adolescenti al di sotto dei 16 anni, che possono partecipare a prove ed esibizioni in gruppi più grandi.Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Internet dell’Ufficio federale della cultura UFC.

Canto in comune

Cantare è vietato nelle seguenti situazioni: ogniqualvolta si canta insieme nel tempo libero, per esempio durante le funzioni religiose, in alcune tradizioni di Capodanno, nella cerchia degli amici, in un gruppo musicale e in cori non professionali. Il divieto vale sia all’interno sia all’esterno. Il divieto riguarda anche gli asili nido e le loro attività canore. Maggiori informazioni sul divieto di canto negli asili nido sono disponibili nelle Domande frequenti (FAQ).

Cantare è consentito nelle seguenti situazioni:

  • da soli o nella cerchia familiare;
  • durante la lezione di musica dei bambini nelle scuole dell’obbligo;
  • prove e concerti di cantanti professionisti;
  • prove dei cori professionali.

Sport e benessere nel tempo libero

  • Le strutture sportive e per il benessere sono chiuse. La chiusura riguarda p. es. palestre, piste di pattinaggio e piscine. Possono restare aperti i comprensori sciistici, gli impianti per l’equitazione e gli impianti negli alberghi accessibili ai soli ospiti dell’albergo.
  • Gli sport di contatto (p. es. sport di combattimento, hockey su ghiaccio, calcio) sono vietati.
  • Per tutte le altre discipline sportive vale quanto segue: all’aperto è consentito allenarsi da soli o in gruppi di al massimo 5 persone, a condizione che tutti i partecipanti si tengano a una distanza di almeno 1,5 metri o portino la mascherina.

Le chiusure e le prescrizioni non si applicano ai bambini e agli adolescenti al di sotto dei 16 anni, che possono allenarsi in gruppi più grandi e svolgere anche sport con contatto fisico. Sono vietate soltanto le competizioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Internet dell’Ufficio federale dello sport UFSPO.


Settore sportivo e culturale professionale

Per le prove e gli allenamenti professionali non vi sono restrizioni. Se possibile però bisogna osservare le norme di igiene, la distanza e – in caso di mancato rispetto della distanza – l’obbligo della mascherina. Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere la salute degli atleti, dei ballerini, degli attori, dei componenti dell’orchestra ecc. Sono ammesse le competizioni e le esibizioni senza pubblico (p. es. per le trasmissioni televisive).

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine Internet dell’Ufficio federale dello sport UFSPO e dell’Ufficio federale della cultura UFC.


Lavoro

Raccomandazione del telelavoro: se possibile, i collaboratori devono lavorare da casa.

Obbligo della mascherina: nei locali chiusi ogni lavoratore deve portare la mascherina. Possono essere ammesse deroghe per esempio negli uffici individuali. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla pagina Mascherine.


Scuole

Scuole dell’obbligo: è consentito l’insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione.

Livello secondario II (p. es. licei e scuole professionali): è consentito l’insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione e inoltre tutte le persone presenti sul posto devono portare la mascherina. Le lezioni di educazione fisica possono avere luogo anche nelle palestre e non vi è alcuna limitazione nelle dimensioni del gruppo. Le prescrizioni relative a distanza e/o mascherina devono essere osservate.

Livello terziario (p. es. università e scuole universitarie): l’insegnamento presenziale è consentito soltanto se la presenza sul posto è assolutamente necessaria (p. es. lezione sull’utilizzo di una determinata macchina, dissezione negli studi di medicina) e se rappresenta una componente indispensabile di un corso di formazione. In caso contrario, bisogna passare all’insegnamento a distanza. Gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell’ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale possono essere svolti sul posto rispettando le misure di protezione.

Scuole e corsi nel tempo libero: l’insegnamento presenziale è vietato per corsi per adulti e adolescenti a partire dai 16 anni. Sono consentite le lezioni individuali, per esempio nelle scuole di musica o per l’esame della licenza di condurre nautica.


Comprensori sciistici

I comprensori sciistici (ovvero gli impianti di trasporto e le piste da sci) possono essere aperti solo con un’autorizzazione del Cantone. I Cantoni possono rilasciare l’autorizzazione solo se sono disponibili le necessarie capacità nell’assistenza sanitaria e se la situazione epidemiologica del Cantone consente l’apertura. I gestori dei comprensori sciistici devono attuare un piano di protezione severo, che preveda tra l’altro l’obbligo della mascherina negli impianti di trasporto nonché nelle sale d’attesa di tali impianti. La chiusura delle strutture di ristorazione vale anche nei comprensori sciistici.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Piani di protezione.


Piani di protezione

Tutti i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione.


Isolamento

Le persone risultate positive al test del coronavirus devono mettersi in isolamento. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena.


Quarantena

Devono mettersi in quarantena:

  • le persone che sono state a stretto contatto con una persona risultata positiva al test. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena;
  • le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato in una regione con rischio elevato di contagio. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Quarantena per chi entra in Svizzera.

Provvedimenti precedenti

Vorreste sapere quali provvedimenti ha deciso la Confederazione in passato? Avete diverse possibilità:

Provvedimenti cantonali

Da giugno 2020 vige la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie. Il Consiglio federale definisce i provvedimenti validi in tutta la Svizzera. I Cantoni adottano ulteriori provvedimenti se il numero di casi sul loro territorio aumenta o rischia di aumentare, o se ulteriori indicatori segnalano un’evoluzione problematica (p. es. valore di riproduzione, capacità nel tracciamento dei contatti e nell’assistenza sanitaria). I provvedimenti possono quindi differire da un Cantone all’altro.

Informatevi presso il Cantone sui provvedimenti cantonali in vigore. Dove sono più severi di quelli nazionali, vanno osservati i provvedimenti cantonali. I link alle offerte di informazioni cantonali sono disponibili sul sito web www.ch.ch.

Istruzioni ai Cantoni

Assistenza sanitaria

I Cantoni possono obbligare gli ospedali pubblici e privati a mettere a disposizione le loro capacità per il trattamento dei pazienti COVID-19.

Gli ospedali devono tenere una scorta sufficiente di medicamenti importanti per il trattamento dei pazienti COVID-19 e per altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico.

La Confederazione aiuta i Cantoni a garantire l’approvvigionamento di materiale medico.

Le singole disposizioni sull’approvvigionamento di materiale medico importante si trovano nell’ordinanza 3 COVID-19.

Obbligo di notifica concernente l’assistenza sanitaria

La Confederazione coordina la disponibilità dei letti ospedalieri necessari al trattamento dei pazienti COVID-19 e per farlo necessita di informazioni aggiornate dagli ospedali. Per esempio i Cantoni devono notificare al Servizio sanitario coordinato l’occupazione dei letti ospedalieri o il numero di posti di cure intense occupati.

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