La Lombardia resta in zona arancione rafforzato: tutte le regole per il prossimo fine settimana
Nessun declassamento della nostra Regione anche se i dati sono molto negativi. Tutto come in questi giorni per un’altra settimana.. Il dispositivo.
Si allontana, al momento, l’ipotesi del passaggio della nostra Regione in zona rossa da settimana prossima. La cabina di regia guidata dal Ministro Speranza, dopo aver visto gli indici Rt, avrebbe infatti deciso di non declassare la Lombardia che ri mane in arancione rafforzato (o scuro) già dalla mezzanotte odierna. In serata la firma del provvedimento. Tutto resta come in questi giorni. Peggioramento importante – e zona rossa – per Emilia e Campania, Lazio e Liguria restano zone gialle.
Rimangono così valide le disposizioni adottate ieri dal Governatore Fontana che proprio in questi minuti ha ufficializzato questa situazione. Il governatore, giocando d’anticipo ieri , ha sottoposto sino al 14 marzo tutta la Lombardia n zona arancione rafforzata, con tante limitazioni e numerose chiusure. I prossimi giorni saranno decisivi per tutto il Paese. Non escluso neppure un coprifuoco anticipato alle 20.
“La Lombardia secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della salute, dedicata al monitoraggio del rischio sanitario, ha parametri da zona arancione. Considerato l’aumento della trasmissione del virus, determinato dalla variante inglese, l’organismo ministeriale ha però raccomandato alle regioni dove l’incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti, come la nostra, di adottare il massimo livello di mitigazione. Un’iniziativa da me già adottata ieri con la decisione di rafforzare la zona arancione, inserendo oltre alla chiusura delle scuole anche altre restrizioni, come le visite a parenti amici e lo spostamento verso le seconde case e le situazioni che generano rischi di assembramento”. Queste le prime dichiarazioni del Giovernatore Fontana
Ecco nel dettaglio il dispositivo dell’Ordinanza che mette la Lombardia in arancione rafforzato
Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia)
Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
• le attività di laboratorio sono garantite;
• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
3. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.