Zona rossa e spostamenti: si per le seconde case, no per trovare parenti e amici (se stanno bene)

15 marzo 2021 | 12:58
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Zona rossa e spostamenti: si per le seconde case, no per trovare parenti e amici (se stanno bene)
Zona rossa e spostamenti: si per le seconde case, no per trovare parenti e amici (se stanno bene)
Zona rossa e spostamenti: si per le seconde case, no per trovare parenti e amici (se stanno bene)
Zona rossa e spostamenti: si per le seconde case, no per trovare parenti e amici (se stanno bene)

Le spiegazioni del Governo. Restano le domande più frequenti in queste ore. Il dettaglio.

Possibilità di raggiungere le seconde case, no per andare a trovare parenti o amici (se questi ultimi sono in buone condizioni e non necessitano di assistenza domiciliare). Sono le importanti precisazioni che arrivano ancora dal sito ufficiale del Governo in queste ore di entrata in vigore della zona rossa per il nostro territorio. E sono anche le domande più gettonate di queste ore. Ecco che allora vi riproponiamo il vademecum e le disposizioni generali.

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti? 
  2. Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
    – per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
    – il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).
    Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.
    Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  3. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione” ?
  4. – Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    – Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    – Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cosidette seconde case.