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Derby amaro per il Como: multa per il fumogeno e Cerri fermo per due giornate

23 novembre 2021 | 16:54
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Derby amaro per il Como: multa per il fumogeno e Cerri fermo per due giornate
Derby amaro per il Como: multa per il fumogeno e Cerri fermo per due giornate
Derby amaro per il Como: multa per il fumogeno e Cerri fermo per due giornate

Le decisioni del giudice sportivo: sanzione per il comportamento dei tifosi a Monza e poi stop all’attaccante per espressione ingiuriosa all’arbitro.

Non solo la sconfitta a  Monza – arrivata in zona Cesarini per il Como – ma ora anche le conseguenze disciplinari della gara disputata domenica pomeriggio in Brianza. Il Como è stato multato di 2.000 euro per intemperanze dei propori sostenitori e deve anche rinunciare ad Alberto Cerri, il bomber arrivato dal Cagliari in estate, per avere pronunciato espressioni offensive verso il direttore di gara a fine incontro. Per lui due giornate di stop: salterà la sfida di sabato con il Parma e poi quella della giornata successiva.

Il comunicato ufficiale serie BKT giudice sportivo

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Como, L.R. Vicenza, Lecce, Monza e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PERUGIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

CERRI Alberto (Como): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione); per avere, inoltre, al termine della gara, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.