La novità

Il regolamento dei nidi di Como articolo per articolo: dai servizi alle graduatorie di ammissione

Tutte le nuove regole, il provvedimento adottato in settimana e già operativo anche per le iscrizioni. Il dettaglio e le spiegazioni dell'assessore Roperto.

E’ stato approvato nella seduta di martedì del consiglio comunale di Como. E’ il regolamento dei servizi alla prima infanzia di Como (ai nidi) che è stato spiegato anche stamane (video allegato) dall’assessore alle politiche educative – nonchè vice-sindaco – Nicoletta Roperto in studio da noi. Materia vasta e complessa: dalle iscrizioni alle sanzioni per chi arriva cinque volte in ritardo in un mese, dalle tipologie dei servizi alla modalità di erogazione. Per completezza, dunque, ecco tutto il regolamento articolo per articolo.

 

 

 TITOLO I.      PRINCIPI GENERALI…………………………………………………………………… 2

ART. 1.      OGGETTO………………………………………………………………………………….. 2

ART. 2.      FINALITA’ E CARATTERE DEI SERVIZI…………………………………………. 2

ART. 3.      TIPOLOGIE DEI SERVIZI……………………………………………………………… 2

ART. 4.      INFORMAZIONE E TRASPARENZA………………………………………………. 2

TITOLO II.     ASILI NIDO…………………………………………………………………………………. 3

ART. 5.      FINALITA’……………………………………………………………………………………. 3

ART. 6.      ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE.. 3

ART. 7.      ISCRIZIONI…………………………………………………………………………………. 4

ART. 8.      AMMISSIONI E DIMISSIONI………………………………………………………….. 5

ART. 9.      GRADUATORIE…………………………………………………………………………… 6

ART. 10.    COMMISSIONE VALUTAZIONE AMMISSIONI………………………………… 8

ART. 11.    TARIFFE…………………………………………………………………………………….. 8

ART. 12.    PERSONALE………………………………………………………………………………. 8

ART. 13.    COORDINAMENTO PEDAGOGICO………………………………………………. 9

ART. 14. ASSEMBLEA GENITORI………………………………………………………………. 9

ART. 15.  FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA GENITORI………………………………….. 9

ART. 16.  COMPETENZE ASSEMBLEA GENITORI……………………………………….. 9

TITOLO III.    SEZIONE PRIMAVERA E SERVIZI INTEGRATIVI………………………… 10

ART. 17.  SEZIONE PRIMAVERA………………………………………………………………. 10

ART. 18.  SERVIZI INTEGRATIVI……………………………………………………………….. 10

ART. 19.  NORMA TRANSITORIA FINALE………………………………………………….. 11

ART. 20.  NORMA FINALE………………………………………………………………………… 11

 

 

 

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1.      Il presente Regolamento disciplina l’accesso, il funzionamento, l’organizzazione e l’attività dei        servizi per la prima infanzia del Comune di Como, tenendo presente il rapporto fiduciario tra Ente Pubblico Locale e Genitori come primo principio ispiratore.

Costituisce altresì il riferimento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia di cui fanno parte anche i nidi esternalizzati.

 

ART. 2

FINALITA’ E CARATTERE DEI SERVIZI

1.     I servizi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che si   prefiggono l’obiettivo di favorire, in sinergia con le famiglie, la socializzazione e l’armonico sviluppo psico-fisico delle bambine e dei bambini. Costituiscono punti di riferimento per l’attuazione di politiche di promozione del benessere sociale, conciliazione dei tempi e sostegno alla famiglia. Contribuiscono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini, in relazione all’inserimento nel mondo del lavoro ed alla condivisione delle responsabilità genitoriali.

2.     I bambini sono ammessi senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.

 

ART. 3

TIPOLOGIE DEI SERVIZI

1. I servizi alla prima infanzia, erogati dal Comune di Como sul territorio cittadino, possono articolarsi in:

 asilo nido

 sezione primavera

 spazio gioco

 spazio bimbo

 giardino dei piccoli

 altri servizi ricreativi o educativi che si rendano necessari per rispondere ai bisogni delle famiglie.

 

L’attivazione dei servizi è subordinata all’effettivo bisogno delle famiglie e alle risorse umane e finanziarie a disposizione.

 

I servizi di cui al presente articolo possono essere garantiti mediante:

–        gestione diretta/in economia

–        affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, anche mediante contratto di concessione

 

ART. 4.

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1.   L’Amministrazione comunale provvede a garantire l’informazione ai cittadini sui servizi alla prima infanzia in modo chiaro, completo e capillare, attraverso gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei a tale scopo.

TITOLO II. ASILI NIDO

ART. 5.

FINALITA’

1.     Il servizio Asilo Nido è un servizio di tipo diurno, che accoglie le bambine e i bambini dai tre mesi ai tre anni di età, fino alla conclusione del percorso educativo e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.

2.       Il servizio di asilo nido, in particolare, intende:

a.   offrire ai bambini un luogo di benessere psico–fisico, di formazione, cura e socializzazione che consenta loro lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali nel rispetto della specificità ed unicità di ciascuno;

b.   offrire alle famiglie la possibilità di avvalersi di un contesto di cura e crescita educativa per i propri figli, esterno a quello familiare;

c.   sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche attraverso l’offerta di momenti di confronto con gli operatori.

3.           Coerentemente con le finalità sopra descritte gli asili nido valorizzano le differenze individuali e culturali dei bambini nell’ambito del progetto educativo, così da evitare ogni forma di discriminazione.

4.           Gli asili nido collaborano con gli altri servizi socio-educativi e scolastici della città, in particolare con le scuole dell’infanzia e i servizi educativi territoriali.

ART.6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E   MODALITA’ DI EROGAZIONE

1.     Il servizio di asilo nido è erogato dal lunedì al venerdì per un minimo di 9 ore al giorno e per almeno n.205 giorni di apertura annui, nel rispetto delle indicazioni regionali.

È possibile che l’orario, per esigenze organizzative del personale, subisca delle variazioni.

2.     Il calendario generale delle aperture annuali, con specifica dei giorni di apertura e chiusura e delle chiusure in corso d’anno, viene redatto annualmente prima dell’inizio dell’anno educativo e comunicato alle famiglie.

 

3.     Il servizio è articolato con diversi moduli orari di frequenza:

    Modulo base tempo pieno               7.30/9.30-16.30

    Modulo lungo                                   7.30/9.30-18.00

    Modulo part-time mattino                 7.30/9.30-13.00

 

Per i nuovi iscritti il modulo orario viene scelto dai genitori all’atto dell’iscrizione; la scelta può essere modificata con una nuova richiesta a inizio ambientamento per sopravvenute esigenze. Per gli utenti già frequentanti resta confermato l’ultimo modulo orario del precedente anno formativo; può essere presentata una richiesta di modifica del modulo orario, una sola volta per anno formativo, anche in corso d’anno.

Le nuove richieste possono essere accolte se l’organizza­zione del servizio lo consente, tenuto anche conto del rispetto dei parametri numerici educatore/bambini, previsti dalla normativa vigente. Il nuovo modulo orario decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta.

 

4.     Possono richiedere il modulo lungo (fino alle 18.00), nei nidi in cui è previsto, solo i genitori (o l’unico genitore, se famiglia monoparentale) che documentino l’effettiva necessità del prolungamento dell’orario, per ragioni di lavoro, di studio, o di carichi di cura famigliari (ovvero con fruizione di L104/92).  I richiedenti si impegnano a comunicare tempestiva­mente, e non oltre i 15 giorni, il venir meno delle condizioni per cui l’utente è ammesso a fruire del modulo lungo.

Qualora sia dichiarata o accertata la cessazione delle condizioni per fruire del modulo lungo si concorderà con la famiglia il passaggio al modulo tempo pieno.

5.     L’ufficio asili nido potrà disporre controlli, anche a campione o su segnalazione, sulla veridicità delle dichiara­zioni presentate dai genitori.

 

6.     Il bambino, all’uscita dal nido, salvo i casi specificamente previsti dall’Autorità Giudiziaria, deve essere affidato al genitore o, a persone maggiorenni, autorizzate mediante delega sottoscritta da entrambi i genitori, in caso di famiglia monoparentale di un solo genitore, e consegnata al personale educativo o al coordinatore pedagogico. Le deleghe sono da ritenersi valide per tutto il periodo di frequenza del bambino nel servizio o fino ad eventuali diverse comunicazioni scritte da parte della famiglia.

 

7.     È richiesto il rispetto degli orari di ingresso ed uscita previsti dal modulo prescelto e non è prevista alcuna flessibilità per l’uscita dei bambini oltre l’orario stabilito, nell’esclusivo interesse del minore, salvo il caso di cui al comma successivo.

 

8.     È consentita l’uscita anticipata del minore dal nido, previo accordo fra i genitori e il personale educativo, nel rispetto degli orari dedicati al pasto ed al sonno dei bambini, senza alcun rimborso sulla retta. I genitori sono tenuti in ogni caso a comunicare tempestivamente al personale del nido il ritardo, sia in entrata che in uscita, che deve comunque essere assolutamente occasionale.

 

9.     Dopo quattro ritardi mensili in entrata e/o in uscita, anche non consecutivi, sarà applicata la sanzione di € 50,00 per violazione della presente disposizione di regolamento, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Nel caso in cui il genitore, o persona autorizzata, non si presenti entro il termine della chiusura del servizio, né sia raggiungibile telefonicamente, l’educatore si prenderà cura del minore e, dopo aver consultato il coordinatore pedagogico del nido e/o il Dirigente del Settore, richiederà l’intervento della Polizia Locale per reperire i genitori.

 

10.  Non è prevista la somministrazione di farmaci ai bambini, salvo casi di gravi patologie quali ad esempio convulsioni febbrili, diabete, epilessia, cardiopatie, e solo in caso di terapie “salvavita”. Le richieste dovranno essere sottoscritte da entrambi i genitori, o da un solo genitore in caso di famiglia monoparentale, e certificate dal pediatra, che attesterà lo stato di malattia del bambino e formulerà una prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Vengono applicate le indicazioni contenute nel protocollo sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) circa i comportamenti igienici, i principi di sana alimentazione ed il menù. Quest’ultimo è differenziato per età e per stagione e può essere preparato all’interno della struttura o preparato in un’altra struttura e idoneamente trasportato.

11.  Il servizio di asilo nido, solo negli asili nido a gestione diretta, viene annualmente attivato nelle strutture in cui siano presenti almeno n.12 bambini.

ART. 7

ISCRIZIONI

1.   Le iscrizioni, riferite a bambini già nati, sono raccolte nelle prime due settimane di aprile.

Nel caso in cui, alla data del 31 Ottobre, sia esaurita la lista di attesa e vi sia almeno un posto libero, le domande potranno essere raccolte anche la prima settimana di novembre

 

La domanda deve essere presentata on line con la convalida di entrambi i genitori o di un solo           genitore, in caso di famiglia monoparentale.

 

All’atto dell’iscrizione la famiglia indica fino ad un massimo di tre asili nido in ordine di preferenza.

 

È previsto il pagamento di una quota di iscrizione non soggetta a riduzioni o agevolazioni. Nel caso di iscrizioni per lo stesso anno formativo di più bambini appartenenti ad una stessa famiglia, viene richiesta una sola quota.

 

 

2.     Possono essere presentate domande in ogni periodo dell’anno soltanto per i casi di disabilità, di situazioni familiari di disagio segnalati dai servizi sociali comunali e per i figli di donne vittime di violenza. L’accoglimento sarà condizionato dalla disponibilità di posto.

 

3.    Le domande saranno ritenute valide solo se perfezionate con il pagamento della tassa di iscrizione entro la data di scadenza prevista. Il pagamento della suddetta tassa non       dà diritto alla certezza del posto nel nido. Non saranno ritenute valide le domande prive del pagamento della tassa d’iscrizione entro il termine previsto.

 

4.    Le domande perfezionate vengono successivamente valutate ed inserite in una apposita graduatoria secondo i criteri di seguito dettagliati.

 

5.     Le domande in lista d’attesa decadono al temine dell’anno formativo per il quale sono state presentate. Nel caso in cui all’interno dell’anno formativo si liberassero posti in uno o più asili si attingerà dalla graduatoria.

 

6.     È possibile richiedere il trasferimento da un asilo nido ad un altro presentando richiesta scritta, presso l’asilo nido frequentato, entro la fine del mese di aprile. Tale richiesta può essere revocata unicamente entro 15 giorni dalla data di protocollo.

Per garantire la continuità del servizio, i trasferimenti vengono effettuati solo all’inizio dell’anno formativo e avranno priorità sulle nuove domande di iscrizione.

 

ART. 8

AMMISSIONI E DIMISSIONI

1.     Per accedere al servizio (bambini nuovi iscritti e già frequentanti) è richiesta l’assenza di morosità pregressa del nucleo famigliare nei confronti del Comune di Como, salvo la presenza di un piano di rientro, sottoscritto dai genitori e dal Dirigente competente e puntualmente adempiuto.

 

2.     Costituisce requisito di accesso/frequenza l’adeguamento alla normativa vigente in materia di obblighi vaccinali.

 

3.     L’inserimento dei bambini avviene con gradualità e continuità.  L’”ambientamento” prevede un orario elastico di permanenza del bambino al nido con la presenza di uno dei genitori, o di una persona familiare, secondo tempi e modi concordati tra famiglia e nido.

 

4.     La data di ambientamento viene stabilita d’ufficio e comunicata per iscritto alle famiglie, secondo un calendario concordato con il coordinatore del nido.

Non è possibile scegliere il periodo di ambientamento né anticipare/posticipare la data stabilita, salvo problematiche di tipo sanitario del bambino, opportunamente documentate.

L’impossibilità di rintracciare la famiglia o la mancata presentazione nel giorno fissato per l’ambientamento, senza avviso, farà automaticamente decadere la possibilità di accedere al servizio.

 

5.     La rinuncia all’ambientamento deve essere comunicata all’asilo nido per iscritto, prima della data   fissata.

 

6.   I bambini ammessi hanno diritto a frequentare l’asilo nido fino al termine del ciclo triennale, senza necessità di ripresentare la domanda di iscrizione. I bambini che compiono i tre anni di età nell’anno solare sono automaticamente dimessi al termine dell’anno formativo, salvo casi particolari segnalati dai servizi socio-sanitari.

 

7.     I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente al personale del nido l’assenza del bambino. Nel caso di assenza non giustificata, superiore ai 30 giorni consecutivi, sarà automaticamente decaduta la possibilità di continuare a fruire del servizio.

 

8.   In caso di mancato pagamento della retta di frequenza per tre mesi, anche non consecutivi nel corso dell’anno, è prevista la dimissione d’ufficio, previo avviso ai genitori, salvo concordare un piano di rientro, sottoscritto da almeno un genitore e dal Dirigente competente, con rate tali da esaurire il debito entro l’anno formativo.

Il minore dimesso per morosità può essere riammesso alla frequenza nello stesso nido, previa disponibilità di posto, solo dopo la sanatoria del debito. Il beneficio concesso a seguito del piano di rientro sottoscritto decade automaticamente, senza necessità di messa in mora dal primo omesso pagamento del citato piano.

 

9.     La frequenza all’asilo nido può cessare anche in corso d’anno per rinuncia da parte della famiglia, da comunicarsi in forma scritta. La dimissione decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta.

 

ART. 9

GRADUATORIE

1.     Ai fini dell’applicazione del presente regolamento è definita famiglia monoparentale la famiglia nella quale i bambini hanno un solo genitore, specificatamente ed esclusivamente nei seguenti casi: orfani, non riconosciuti, con genitore in stato di detenzione ovvero in qualsiasi altra situazione in cui è privato della libertà personale in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale o affidatario esclusivo, con un genitore irreperibile ai sensi di legge.

2. Al termine di ciascun periodo di iscrizione previsto, per ogni asilo nido vengono predisposte una o più graduatorie in relazione all’età dei bambini e al numero di sezioni attive, in ordine decrescente di punteggio.   I bambini verranno accolti in base alla graduatoria e ai posti liberi.

 

3. Hanno priorità assoluta in graduatoria i seguenti bambini:

a.    in possesso di certificazione di L104/92 o in situazione di compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica (documentata);

b.    con situazioni famigliari di disagio segnalate dai servizi sociali comunali;

c.                  figli di donne vittime di violenza;

d.    che si trasferiscono da un nido comunale ad un altro fatti salvi i requisiti originali.

 

4. Fatti salvi i casi di priorità di cui al comma precedente, ai fini della formazione della graduatoria di ammissione sono attribuiti i seguenti punteggi:

 

A.                    Residenza del minore e di almeno un genitore nel comune di Como

 

A.1 Bambino residente nel comune di Como insieme ad almeno un genitore

punti 60

 

A.2 Bambino residente in altri comuni

Punti 0

 

B.                    Carico familiare all’atto dell’iscrizione

 

B.1 Bambini con famiglia monoparentale

Punti 15

 

B.2 Presenza di un genitore con invalidità al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore con questa invalidità) residente e convivente con il nucleo

Punti 15

 

B.3 Presenza di un fratello/sorella minori con disabilità ai sensi della L.104/92 o in situazione di compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica conviventi e residenti nel nucleo (il punteggio viene attribuito per ogni fratello/sorella con questa invalidità)

Punti 12

 

B.4 Presenza di altre persone con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento, conviventi e residenti con il nucleo

Punti 10

 

B.5 Per ciascun gemello del bambino per cui si sta presentando la domanda (che per l’attribuzione del punteggio non deve essere considerato come fratello)

Punti 8

 

B.6 Per ciascun figlio in età 0-5 anni residente e convivente con il nucleo

Punti 4

 

B.7 Per ciascun figlio in età 6-11 anni residente e convivente con il nucleo

Punti 3

 

B.8 Per ciascun figlio in età 12- 14 anni residente e convivente con il nucleo

Punti 2

 

Nelle voci sopra elencate si considerano equiparati ai figli e ai fratelli/sorelle anche i minori in affido, purché   conviventi con il nucleo.

 

C.                    Situazione occupazionale o di studio dei genitori residenti con il bambino

 

I punteggi di seguito elencati sono attribuiti per ogni genitore. Il punto C non può attribuire più di 50 punti, dei quali massimo 25 per ciascun genitore.

 

In caso di famiglia monoparentale, di cui all’articolo 9 comma 1, per ragioni di equità, il punteggio riferito alla condizione lavorativa dell’unico genitore viene raddoppiato.

 

La situazione deve essere presente al momento della presentazione della domanda e deve essere documentata.

 

C.1 Lavoro autonomo non occasionale. Lavoro subordinato a tempo pieno. Più lavori part-time che raggiungono una quantità di ore pari al tempo pieno.

Punti 25

 

C.2 Lavoro subordinato part time pari o superiore al 51%

Punti 20

 

C.3 Lavoro subordinato part time pari o inferiore al 50%

Punti 17

 

C.4 Prestazione di lavoro occasionale, saltuario e/o a chiamata

Punti 11

 

C.5 Iscrizione a scuole di ogni ordine e grado con obbligo di frequenza

Punti 25

 

C.6 Iscrizione a scuole di ogni ordine e grado senza obbligo di frequenza

Punti 12

 

2.   In caso di parità di punteggio le domande sono inserite in graduatoria utilizzando il seguente ordine   di precedenza:

–  Bambino residente nel comune di Como

–      Essere rimasto in lista di attesa nel precedente anno educativo

–      Maggiore punteggio ottenuto nella voce occupazione o studio

–      Somma più alta dell’orario di lavoro settimanale dei genitori (considerando l’orario di lavoro del  lavoratore autonomo non occasionale pari a 40 ore settimanali)

–      Maggiore punteggio ottenuto nel carico familiare

In caso di ulteriori situazioni di parità hanno precedenza i bambini con minore età anagrafica.

3.   Le graduatorie di ammissione vengono pubblicate, nel rispetto della normativa sulla privacy, entro 60 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Contro la graduatoria è ammesso ricorso da presentarsi in forma scritta debitamente motivata e documentata al Dirigente del settore entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

 

4.   Alle famiglie che hanno presentato ricorso, entro 15 giorni verrà data comunicazione scritta circa l’esito dell’istanza presentata.

 

5.    La rinuncia ai posti offerti nei nidi prescelti comporterà la decadenza della domanda.

 

6.   L’Amministrazione si riserva di controllare le dichiarazioni fornite dai genitori ed in caso di false e mendaci comunicazioni procederà con l’esclusione e la perdita del posto nel servizio interessato oltre alla segnalazione alle autorità competenti.

ART. 10.

COMMISSIONE VALUTAZIONE AMMISSIONI

1.   Al fine di garantire trasparenza nella formulazione delle graduatorie per le ammissioni al servizio di asilo nido è costituita un’apposita Commissione nominata dal Direttore del settore e alla quale dovrà essere presente almeno un coordinatore di asilo nido.

2.   La commissione esamina le domande pervenute ed elabora le graduatorie sulla base dei criteri di cui al precedente articolo.

 

ART. 11

RETTE

1.       Gli utenti del servizio asilo nido partecipano economicamente alle spese di gestione del servizio mediante il pagamento di una retta mensile.

La retta di frequenza viene applicata dal primo giorno di inserimento.

Non sono previste riduzioni della quota per il periodo dell’ambientamento, anche se la presenza del bambino al nido è limitata a poche ore al giorno, in quanto il suddetto periodo è considerato parte integrante del servizio.

 

La retta include: la refezione, le merende, la fornitura di materiale igienico-sanitario, il materiale didattico e l’assicurazione. Non sono inclusi i pannolini.

 

L’importo della retta mensile e le agevolazioni economiche vengono approvate dalla Giunta Comunale.

 

Le agevolazioni sul pagamento del servizio sono calcolate in base all’ISEE Minorenni, così come definito dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”.

2.     In caso di trasferimento di residenza del minore in altro Comune il genitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio asili nido per l’aggiornamento dei dati anagrafici e della retta. Il trasferimento di residenza fuori dal Comune di Como comporta l’applicazione della retta correttamente ricalcolata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al trasferimento.

Qualora l’ufficio, a seguito dei periodici controlli, venga a conoscenza di un cambio di residenza non comunicato, saranno applicati i dovuti conguagli, anche retroattivi, a partire dal  primo giorno del mese successivo al trasferimento, oltre ad essere comminata una sanzione pari ad un terzo della retta massima prevista per l’orario fruito e calcolata sull’intero anno, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

3.       Per i casi segnalati dai servizi sociali comunali è previsto l’esonero o la riduzione della retta di frequenza.

 

4.       Sono previsti dei rimborsi d’ufficio dell’intera giornata per:

–  Scioperi del personale;

–  Chiusure disposte su ordinanza del Sindaco o altra autorità competente;

–  Situazioni che abbiano pregiudicato l’erogazione del servizio per l’intera giornata.

 

ART.  12

PERSONALE

1.     Il personale operante nei servizi alla prima infanzia, deve essere in possesso dei titoli di  studio previsti dalla normativa vigente, in relazione alle proprie funzioni.

2.     Tutto il personale con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio. I profili professionali sono definiti da Regione Lombardia con l’approvazione degli standard gestionali.

3.     A ciascun nido è assegnato un coordinatore ed il personale socio-educativo e gli addetti ai servizi nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale.

 

ART. 13

COORDINAMENTO PEDAGOGICO

1.   Il team di coordinamento pedagogico è composto dal Dirigente del settore o suo delegato e dai       coordinatori degli asili nido.

 

2.   Garantisce la programmazione, l’organizzazione e la verifica del progetto educativo e dell’impianto organizzativo e gestionale dei servizi alla prima infanzia; promuove anche lo sviluppo culturale e sociale dei servizi, sia attraverso nuove proposte, sia realizzando un processo di raccordo e confronto con i rappresentanti  dei genitori.

 

3.   Viene convocato dal Dirigente di settore o suo delegato almeno con cadenza bimensile.

 

ART. 14

ASSEMBLEA GENITORI

1.      Per il benessere del bambino è importante che i genitori partecipino alla realtà dell’asilo nido e che il rapporto con il personale sia caratterizzato da fiducia, scambio di informazioni e cooperazione, per questo motivo si promuove la formazione di un’assemblea dei genitori.

2.      L’assemblea dei genitori è l’organo di partecipazione per la gestione degli aspetti educativi, culturali e sociali dell’asilo nido, è costituita in ogni struttura nella quale viene erogato il servizio di asilo nido ed è composta dai genitori dei bambini iscritti.

3.      Partecipano all’assemblea anche il coordinatore pedagogico e se necessario il personale educativo.

ART. 15

FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA GENITORI

1.       All’inizio dell’anno educativo, i genitori dei bambini iscritti all’asilo nido sono convocati dal coordinatore, con l’obiettivo di procedere alla costituzione dell’assemblea dei genitori e all’elezione dei rappresentanti dei genitori.

L’avviso di convocazione formale deve pervenire a tutti gli interessati, con l’indicazione dell’ordine del giorno, e deve essere esposto all’albo dell’asilo nido almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

Il coordinatore ha la facoltà di convocare l’Assemblea dei genitori ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su  richiesta scritta e motivata di un numero di famiglie pari ad almeno 1/3 degli iscritti.

 

2.       Durante la prima convocazione i genitori eleggono un rappresentante per ogni sezione. I rappresentanti fungono da portavoce sia con il coordinatore che con l’Amministrazione per eventuali richieste e proposte.

 

ART. 16

COMPETENZE ASSEMBLEA GENITORI

1.      I compiti dell’assemblea dei genitori sono:

–                                  a. esaminare i programmi di attività dell’anno e proporre modalità di partecipazione alla loro realizzazione;

–                                  b. avanzare proposte ed esprimere pareri su progetti innovativi o sperimentali proposti dal coordinatore;

–                                  c. proporre ed organizzare iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e sensibilizzare le famiglie a conoscere le modalità educative promosse dall’asilo nido;

–                                  d. proporre approfondimenti di aspetti e tematiche educative, anche con la presenza di     esperti.

 

TITOLO III. SEZIONE PRIMAVERA E SERVIZI INTEGRATIVI

 

ART. 17

SEZIONE PRIMAVERA

1.     L’amministrazione può attivare la sezione primavera, quale progetto teso all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

2.     La sezione primavera può essere attivata all’interno degli asili nido, nel rispetto degli standard stabiliti dalla regione.

 

3.     Le sezioni primavera possono essere frequentate dai bambini che hanno già compiuto 2 anni. Prima del compimento dei 2 anni i bambini non possono frequentare tale sezione.

4.     Le ammissioni e le dimissioni avvengono in base a quanto stabilito nei precedenti articoli inerenti gli asili nido.

 

 

ART. 18

SERVIZI INTEGRATIVI

1.     Al fine di garantire risposte flessibili e diversificate in relazione alle esigenze delle famiglie e dei bambini, l’Amministrazione può prevedere l’offerta di servizi integrativi.

 

2.     I servizi integrativi possono comprendere:

 spazio gioco

 spazio bimbo

 giardino dei piccoli

 altri servizi ricreativi o educativi che si rendono necessari per rispondere ai bisogni delle famiglie.

 

3.     Lo SPAZIO GIOCO accoglie bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni accompagnati da un adulto. Il servizio intende:

 

a.   offrire ai bambini occasioni di gioco e socializzazione;

b.   promuovere il confronto tra genitori ed educatori in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco;

c.    promuovere momenti di incontro anche con il supporto di esperti.

 

 

 

4.     Lo SPAZIO BIMBO è indirizzato a bambini di età compresa tra 18 mesi e 3 anni, non  accompagnati  da un adulto di riferimento. Offre accoglienza per un tempo massimo di quattro ore giornaliere e per non più di tre giorni nel corso della settimana. Per accedere allo spazio bimbo è indispensabile un periodo di ambientamento che prevede gradualità, continuità di frequenza e la presenza di una figura familiare, secondo modalità concordate tra genitori ed educatori.

5.     Il GIARDINO DEI PICCOLI è un’area verde che accoglie bambini di età compresa fra 3 mesi e 6 anni accompagnati da un adulto. Offre:

a.   ai bambini opportunità di gioco in un’area verde ampia, sicura, ricca di stimoli e   adeguatamente attrezzata;

b.   agli adulti accompagnatori occasioni d’incontro e confronto in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco.

 

È presente personale educativo che cura l’organizzazione dell’ambiente e si pone quale   interlocutore privilegiato a disposizione degli adulti.

 

6.     Tutti i servizi integrativi prevedono un’iscrizione da effettuarsi secondo le modalità organizzative stabile dalla Giunta Comunale al momento dell’attivazione del servizio.

Le rette sono approvate dalla Giunta Comunale contestualmente con quelle dell’asilo nido.

 

ART. 19

NORMA TRANSITORIA FINALE

1.     Per l’anno formativo 2022/2023 viene garantito il servizio di nido estivo secondo le modalità in vigore all’inizio dello stesso anno educativo.

 

ART. 20

NORMA FINALE

1.     Il presente Regolamento entra in vigore dall’a.f. 2023/2024.

2.     Le iscrizioni per l’a.f. 2023/2024 saranno pertanto gestite secondo le indicazioni del presente Regolamento.

 

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