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Como, i cittadini obbligati al taglio siepi, rami e vegetazione sulle strade: multe a chi non tiene pulito

23 luglio 2023 | 18:55
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Como, i cittadini obbligati al taglio siepi, rami e vegetazione sulle strade: multe a chi non tiene pulito
Como, i cittadini obbligati al taglio siepi, rami e vegetazione sulle strade: multe a chi non tiene pulito
Como, i cittadini obbligati al taglio siepi, rami e vegetazione sulle strade: multe a chi non tiene pulito

La protesta di ieri a Sagnino rilancia un altro aspetto che non tutti conoscono: in molte strade cittadini chiamati ad intervenire direttamente. Il dettaglio.

Il caso denunciato ieri dai cittadini di Sagnino – con richiesta di manutezione del verde pubblico (da parte dell’amministrazione comunale perchè di sua competenza, link qui sotto) – apre anche un altro aspetto importante del verde in città. Non tutti lo sanno, molti forse lo ignotano, ma il Comune di Como di recente ha aggiornato (14 luglio 2023) l’ordinanza che riguarda ambiente, parchi e giardini con disposizioni su ordinanza del taglio di siepi, rami e vegetazione sporgenti sulle strade per rendere sicura la circolazione di pedoni e auto.

Qui sotto l’ordinanza in tutti i suoi punti salienti: anche i proprietari di abitazioni che hanno vegetazione sporgente sono tenuti ad alcuni obblighi. Sanzioni annunciate dall’amministrazione in caso di inadempienze.

ORDINANZA SETTORE 13 – AMBIENTE – PARCHI E GIARDINI SERVIZIO: VERDE – PARCHI E GIARDINI
REGISTRO GENERALE N. 202 IN DATA 14-07-2023
Oggetto: ORDINANZA TAGLIO SIEPI, RAMI E VEGETAZIONE SPORGENTI SU STRADE, MARCIAPIEDI, AREE PUBBLICHE E FERROVIE

IL DIRETTORE, PREMESSO che:

l’utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l’uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di rami e alberature sporgenti sul sedime stradale può provocare danni alle persone o alle cose;
DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini e terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell’utente della strada;
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VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
VISTI gli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
VISTI gli articoli 892 – 893 – 894 – 895 – 896 del Codice Civile;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como, approvato con D.C.C. n. 53 in data 1/7/2019 e successivamente modificato con D.C.C. n. 46 in data 30/9/2020 e D.C.C. n. 36 in data 27/10/2022 ed, in particolare, quanto previsto dal Capo VI – Disposizioni a tutela dell’incolumità pubblica, dell’ambiente e del territorio, ossia:

Art. 14 – condotte pericolose.
[…] c. 7: fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici. In ogni caso piantagioni, siepi e quant’altro non devono essere d’intralcio alcuno alla circolazione pedonale e veicolare.

Art. 15 – Piante lungo le strade.
1. Ferme restando le disposizioni del vigente Codice della Strada, i proprietari delle piante hanno l’obbligo di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che interferiscono con i veicoli in transito, ovvero che possano interferivi in caso di eventi meteorologici. Allo stesso modo, i medesimi soggetti hanno l’obbligo di mettere in sicurezza le piante che minacciano la sicurezza della circolazione sulla strada e di impedire che la vegetazione occulti, anche parzialmente, le barriere stradali.

Art. 16 – Pulizia dei fossati.
1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti istituzionali competenti, l’utilizzatore del fondo o del terreno e il proprietario hanno l’obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l’alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti, pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno
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delle acque, tali da causare l’emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. L’utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica, e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.
VISTA inoltre la comunicazione di RFI con la quale si chiede di disporre nei confronti dei proprietari delle aree interferenti con le reti ferroviarie il taglio della vegetazione a margine della ferrovia al fine di evitare interruzione del pubblico servizio;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, e ferroviario e per motivi di sicurezza, nonché per evitare interruzione del pubblico servizio, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
Su indicazione del Direttore dell’Area Territorio Arch. Giuseppe Ruffo;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi delI’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 107 del vigente Statuto comunale;
ORDINA
A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con aree pubbliche, strade comunali e vicinali, marciapiedi e reti ferroviarie:

alle potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata;

alle potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;

alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

di assicurare la regolare manutenzione delle caditoie poste ai margini delle proprietà.
È fatto inoltre obbligo di:
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provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;

adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;

provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile;
AVVERTE
che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza:

le Autorità preposte al controllo procederanno all’applicazione della sanzioni previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (da Euro 25,00 a Euro 500,00), come richiamato dal vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como;

all’applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada);

Alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità ai sensi dell’art.650 del Codice Penale;

in aggiunta a quanto indicato, sono previsti sia l’applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

l’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi per i lavori che verranno eseguiti d’ufficio, senza che intervengano ulteriori comunicazioni. Il materiale legnoso ricavato, accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 10 giorni dalla fine lavori. Il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.

Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., verranno obbligati a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.
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DISPONE

La verifica sull’ottemperanza alla presente ordinanza con decorrenza dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo pretorio;

la pubblicazione della presente all’albo pretorio on line e sul sito del Comune;

l’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico e all’uopo destinati;

la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di controllo al Comando della Polizia Locale;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.