Cermenate, la chiusura della discoteca da parte della Questura: arrivano le precisazioni della proprietà

17 dicembre 2024 | 10:56
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Cermenate, la chiusura della discoteca da parte della Questura: arrivano le precisazioni della proprietà

Una lunga lettera del legale dei titolari del locale chiuso nei giorni scorsi dalla Questura. Le contestazioni per l’ingresso di minori, persone con precedenti e sulla tempistica del provvedimento adottato.

Una cortese lettera di precisazioni e di contestazioni di alcuni punti che la Questura di Como – settimana scorsa – ha reso pubbliche nell’annunciare la chisura della discoteca Jet Club di Cermenate. Risse (avvenute nei mesi scorsi) e la presenza di persone con precedenti penali all’origine della decisione. Ma la proprietà – tramite il legale Antonino Soresi (foro di Palermo) precisa in questo documento che, per correttezza e completezza di informazioni, riportiamo in modo integrale:

Desidero fornire alcune precisazioni alla luce del fatto che nel Vs. articolo vengono riportate delle informazioni non corrette e ne vengono, invece, omesse altre che ritengo siano portate a conoscenza del pubblico dei lettori.

Preliminarmente , occorre ricordare, che l ‘emissione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 100 TULPS prescinde dall ‘accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, trattandosi di atto volto alla tutela della sicurezza dei cittadini, e che non ha natura sanzionatoria, ma, per pacifica giurisprudenza, prevalente natura cautelare, siccome scrittonel  provvedimento  con  cui  è stata  comminata   la  sospensione, provvedimento  per cui, per inciso, si  sta  già  predisponendo  il  ricorso  straordinario  al  competente  TAR  alla   luce dell’illegittimità dello stesso.

Ancora e non solo.

Si legge nel provvedimento di sospensione che omissis…nonostante gli accorgimenti riferiti dal titolare sui controlli effettuati per evitare l ‘ingresso di minorenni … omissis.

Orbene non v’è chi non veda, che la testé riportata citazione in seno al provvedimento di sospensione dell’attività di sala da ballo/discoteca, permetta di poter affermare, senza tema di smentita, che – contrariamente a quanto sostenuto nell ‘articolo – ititolari si sono attivati per limitare le situazioni di pericolo , compatibilmente ai poteri agli stessi attribuiti da privati cittadini, ben differenti da quelli repressivi e di controllo, invece, attribuibili , in via esclusiva alle forze di P.S.

Ne consegue che gli unici accertamenti che possano essere svolti dal personale di servizio del locale devono consistere solo ed esclusivamente:

nel verificare al momento dell’ingresso l ‘età anagrafica del richiedente l’ingresso;

nel   verificare    con   apposite   apparecchiature,   in   uso   alla   sicurezza   privata, l ‘introduzione di eventuali oggetti contundenti o atti ad offendere, di metallo e/o armi da fuoco e/o coltelli;

nel verificare che non ci sia un palese stato di alterazione della persona al momento

dell’ingresso o durante lo svolgimento della serata (senza avere il potere neanche di accertare se sia per l’utilizzo di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti).

In ordine ai superiori accertamenti , mi trovo costretto a precisare , per un verso, che sono stati riscontrati , in parecchi casi, alcuni minorenni che hanno cercato di sottrarsi al divieto di ingresso esibendo documenti falsi e, per altro verso, che sono state trovate  al termine della serata nel parcheggio del supermercato antistante, avente accesso dalla medesima area bottiglie di alcolici ivi comprate e già consumate, condotta che certamente richiama ben altri fenomeni sociali parimenti preoccupanti .

Inoltre, anche in ordine a quanto da Voi riferito sulla frequentazione di pregiudicati all’interno del locale, pare evidente che l ‘affermazione per nulla inserita tra quelle sottese al provvedimento di sospensione, è falsa, non provata e resa al solo scopo di dare maggiore ridondanza all ‘articolo ledendo il buon nome della mia assistita. Mi preme, infatti, sottolineare che la consapevolezza che un soggetto sia stato pregiudicato , rileva nella misura in cui si abbia la conoscenza di quella persona e soprattutto del fatto che la stessa abbia riportato sentenze di condanna a vario titolo.

Come certamente ben noto, tale circostanza non è desumibile dall ‘esibizione del documento di identità, ma solo dal registro dei carichi pendenti e/o del casellario giudiziale per cui non mi pare sussista un obbligo di legge.

Ne consegue che scrivere

È stato infatti accertato che in più occasioni, il locale pubblico era frequentato da persone con precedenti penali, di polizia e sottoposti a misure di prevenzione, nonché il verificarsi di diversi episodi di tumulti o disordini, oltre al non rispetto delle regole da parte della proprietà invitata a migliorare l’afflusso e il deflusso dei clienti all’interno del locale ed escludere coloro ritenuti pericolosi per il normale svolgimento delle attività. In seno ad un articolo è stata, evidentemente, una forzatura dell’estensore dell’articolo di cui si chiede la rettifica, in considerazione del fatto che un’informazione pubblica non riscontrata e, quindi, inventata, nel contesto dell’articolo in cui viene comunicata la chiusura del locale per violazione dell’art.  100 TULPS, attribuisce una responsabilità alla mia cliente – esclusa per l’emissione del provvedimento  – e ne lede conseguentemente  l ‘immagine, snaturando la ratio per l’applicazione dell’art. 100 TULPS nel caso di specie.

Da ultimo si chiede di voler pubblicare che il provvedimento di sospensione ha lo scopo cautelare ed è volto a prevenire nell ‘immediatezza il verificarsi di episodi lesivi della pubblica incolumità.

Tuttavia, il Questore di Como, parrebbe avere emesso il provvedimento  in  data odierna seppur i fatti sottesi alla chiusura sono accaduti 30.06.2024 – mentre l ‘esercizio era già chiuso – allorquando l ‘esigenza di intervenire nel breve termine era del tutto superata.

Chiedo, pertanto , la pubblicazione della presente rettifica ai sensi dell’art. 8 legge 47/1948.

Questa la richiesta del legale del locale di Cermenate che abbiamo riportato in modo integrale come detto. Ma va precisato che le affermazioni cui si riferisce il legale sono – ovviamente – state fornite dalla Questura di Como in una nota contestuale al provvedimento di chiusura. Tanto è dovuto per dovere di cronaca e onestà informativa.